Terreni agricoli a Vimodrone (MI)
Vimodrone (MI)
Terreni agricoli a Vimodrone (MI), Via Bruno Buozzi
I terreni risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Vimodrone al Foglio 20:
Particella 13 - Seminativo Irriguo - Classe 1 - Superficie 28.150 mq - R.D. € 269,58 - R.A. € 268,96
Particella 18 - Bosco ceduo - Classe U - Superficie 290 mq - R.D. € 0,60 - R.A. € 0,09
Particella 22 - Prato - Classe 1 - Superficie 22.170 mq - R.D. € 227,85, - R.A. € 206,10
Terreno situato nella zona periferica a sud del Comune di Vimodrone sull’asse viario di grande scorrimento che collega il Comune di Vimodrone con quello di Segrate.
Su di esso non ci stanno fabbricati.
La zona a ovest dell'area in oggetto è caratterizzata da insediamenti artigianali- produttivi e nelle immediate vicinanze è situato il centro commerciale.
L'area è attraversata sul lato nord da una servitù non aedificandi a favore della Snam Rete Gas con l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, sulla parte dei fondi di sua proprietà, a distanza inferiore di mt 6 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni.
I terreni ricadono in zona:
Vincoli e limitazioni/PdR 6.0)
-in parte in fascia di rispetto elettrodotti di cui al PdR 10.0, Parte II, Titolo I , Capo IV "Disciplina generale delle fasce di rispetto"
Quadro Urbanistico Generale (PdR 7a.0)
-Ambito del territorio naturale, T5, di cui al PdR 10.0, Parte II, Titolo II "Disciplina degli ambiti Territoriali" capo V
-Gamma Funzionale GF3, di cui al PdR 10.0, Parte II, Titolo I, Capo secondo "Destinazioni d'uso disciplina generale"
-Classi di sensibilità Paesaggistica (PdR8b.0)
-Classe IV di cui al PdR 10.0, Parte III, Titolo I "Disposizioni in materia di paesaggio"
Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano/Tav 5a)
-Area a pericolosità sismica locale Z4a Art. 67 Gamma funzionale GF3 comma 1 - Ambito prevalentemente in stato di naturalità, destinato o destinabile all'esercizio delle attività agricole, silvicole, florovivaistiche, zootecniche, anche con presenza di altre attività pertinenti le aree in stato di sostanziale naturalità. Il PdR esercita un'azione finalizzata alla conservazione della prevalente condizione naturale fermo restando il mantenimento e lo sviluppo di forme consapevoli di fruizione territoriale.
comma 2 - In linea generale sono ammesse le destinazioni d'uso esistenti, nonché quelle afferenti alle seguenti categorie:
Re: residenziale; Cv Commerciale (esercizi di vicinato); Pe Pubblici esercizi; Sg servizi di interesse generale; Ag agricola.
Sono ammesse le destinazioni d'uso assimilabili a quelle sopra elencate e che non risultano espressamente vietate per effetto del successivo comma 3.
Le destinazioni Re, Cv, Pe potranno essere insediate esclusivamente nei seguenti casi:
-in edifici esistenti alla data di adozione del PdR 2012 nei quali tali destinazioni risultano già in esercizio, anche in assenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 60 della LGT;
-in applicazione del comma 1 dell'art 62 della LGT in edifici esistenti alla data di adozione del PdR 2012 per i quali è necessaria la mutazione di destinazione d'uso con o senza opere, a condizione che risultino decorsi almeno due anni dalla dismissione dall'uso agricolo così come attestata dai competenti organi in materia di agricoltura e foreste;
-nei casi previsti per espressa applicazione dell'articolo 102
comma 3. È in ogni caso vietato l'insediamento delle destinazioni d'uso afferenti alle seguenti categorie (o assimilabili): Pr Produttiva, As artigianato di servizio, Cm commerciale (medie strutture di vendita), Cg commerciale (grandi strutture di vendita), Lg logistica e deposito di materiali), Ds Direzionale e terziaria specializzata, Dm direzionale e terziaria minuta, Ri ricettiva, Ra ricoveri di autovetture non pertinenziali, è vietato l'insediamento di sale da gioco. comma 4 nella Gamma funzionale GF3 si assume la seguente destinazione d'uso prevalente: Ag agricola.
Le destinazioni d'uso diverse da quella prevalente potranno essere insediate esclusivamente nei casi previsti dal precedente comma 2.
In definitiva per effetto degli art. 67 e 62 del piano delle regole, ed esaminata la tavola dei servizi si può dichiarare che la destinazione di piano è Agricola.